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a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi
i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia
rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un
ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin
dalla data di costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei
confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per
le figure professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle
seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura
dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento».
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente
articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza
anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n.
167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al
primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal
comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella misura
del 30 per cento.
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al lavoratore di
richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole
flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente
comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme
restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi
ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di
cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui
all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e'