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legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole
da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il
termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013.
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge
4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi
prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al
periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del
provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice
civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la
disciplina del contratto di apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore