Pagina 580 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, il 4 maggio 2012, con la sentenza n. 6742, ha fornito dei chiarimenti in merito al
computo - ai fini del periodo di fruizione del congedo parentale - delle giornate di sabato, domenica o di quelle relative a una festività
infrasettimanale qualora la Lavoratrice madre rientri al lavoro, interrompendo così la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di
venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale.
Nel caso di specie, una Lavoratrice aveva goduto del congedo parentale in modo frazionato dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il
venerdì (analogo ragionamento vale, naturalmente, in caso di rientro in qualunque altro giorno precedente una festività).
Il datore di lavoro aveva conteggiato - quali giorni lavorativi - solo il venerdì (o, eventualmente, altro giorno lavorativo prefestivo),
avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica (ovvero, sempre eventualmente, le altre festività
infrasettimanali successive al giorno lavorativo).
La Lavoratrice ha, quindi, presentato ricorso al Giudice del lavoro, contestando il fatto che il datore di lavoro - ricomprendendo nel
periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica (ovvero le altre festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo) -
aveva ingiustamente sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana.
A tal proposito, ricordiamo che il computo erroneo di 2 giorni in più a settimana a titolo di congedo si traduce in un danno sia in
termini di differenza retributiva che di perdita di giorni di congedo parentale fruibili rispetto al limite massimo previsto dalla legge
(ciascun genitore ha diritto individualmente ad un massimo di 6 mesi di congedo che, se usufruiti da entrambi, possono
raggiungere un periodo totale complessivo non superiore a 10 mesi che possono diventare 11 se il padre usufruisce di almeno 3
mesi di congedo parentale).
Il Giudice del Lavoro ha accolto l’istanza della Lavoratrice, dichiarando il diritto di quest’ultima al ricalcolo delle giornate di congedo
parentale fruite. Le ragioni della Lavoratrice sono state, peraltro, confermate anche in sede di giudizio presso la Corte d’Appello che ha
rigettato il ricorso avverso la sentenza di primo grado presentato dal datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, rigettando l’ulteriore ricorso del datore di lavoro, ha affermato definitivamente che
"il diritto al congedo
parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni
affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n.
151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta,
è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta, tranne l'ipotesi (…) in cui la
giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale".
I Giudici della Suprema Corte, nel caso preso in esame, hanno quindi precisato che - considerata la scelta della Lavoratrice
d’interrompere il periodo di congedo parentale con il rientro in servizio il venerdì e di riprendere la fruizione del congedo a
partire dal lunedì immediatamente successivo - il sabato e la domenica sono esclusi dal computo del periodo di congedo
parentale in quanto non ricadono nella frazione di congedo unitariamente fruita.