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Con la recente riforma del sistema pensionistico è opportuno fare qualche riflessione sull’opportunità o
meno, da parte dei Lavoratori, di procedere al riscatto del periodo relativo al corso di laurea effettuato (si
ricorda che non sono presi in considerazione gli anni c.d. “fuori corso” e, pertanto, il riscatto è consentito
solo per gli anni corrispondenti alla durata “normale” del corso di laurea), attraverso il versamento di
contributi volontari all’INPS.
La prima considerazione riguarda il periodo temporale cui si riferisce il riscatto: se il periodo è antecedente al
1996, gli anni riscattati, ai fini del calcolo della pensione verranno computati con il sistema retributivo; se sono
successivi al 31/12/1995, invece, rientreranno nel sistema contributivo (sistema di calcolo meno vantaggioso per
la determinazione dell’assegno di pensione).
Da questa prima riflessione si potrebbe dedurre che il riscatto del corso di laurea riferito a periodi successivi al
1995 e, quindi, ricadenti nel sistema contributivo, non sia un’operazione vantaggiosa per il Lavoratore. Al
contrario, è opportuno tener conto anche delle seguenti ulteriori valutazioni:
?
innanzitutto, il costo del riscatto è meno oneroso per gli anni post 1995. In caso, poi, di riscatto richiesto
prima dell’inizio dell’attività lavorativa l’importo del contributo da versare all’INPS, per ogni anno da
riscattare, viene calcolato in base al reddito minimale imponibile di artigiani e commercianti (14.930 euro
per il 2012) a cui viene applicata l’aliquota del 33%. Un anno di riscatto costerà, quindi, 4.926,90 euro;
?
in secondo luogo c’è da osservare che per le Lavoratrici ed i Lavoratori dipendenti del settore privato
neoassunti dal 1 gennaio 2006, con la recente riforma delle pensioni, è stato previsto un ulteriore canale di
accesso per la pensione. Infatti, per chi inizia a lavorare dopo il 31/12/2005 è previsto il pensionamento
anticipato di tre anni - rispetto all’età anagrafica minima utile per l’accesso alla pensione di vecchiaia - in
caso di anzianità contributiva minima di 20 anni e a condizione che l’importo mensile della pensione sia
pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale.
Come si può ben intuire, il riscatto del corso di laurea, anche per i periodi che saranno computati con il sistema
contributivo, potrebbe quindi rilevarsi utile e vantaggioso soprattutto ai fini del conseguimento dei requisiti
minimi per l’accesso alla pensione (anzianità contributiva minima richiesta e ammontare della pensione).
Si ricorda, poi, che tutti i contributi volontari versati all’INPS al fine di riscattare gli anni del corso di laurea
sono fiscalmente deducibili dal reddito (onere deducibile) e pertanto trattati alla cosiddetta aliquota marginale (o
più alta). Dal 2008 è anche possibile per un genitore detrarre l’onere sostenuto per riscattare gli anni di laurea
del figlio fiscalmente a carico. In tale caso la detrazione è fissa e pari al 19% della somma effettivamente spesa
(onere detraibile).
In conclusione, il riscatto della laurea, per il periodo valido ai fini del calcolo della pensione non può essere
considerato in assoluto e aprioristicamente vantaggioso o penalizzante. Ogni lavoratore dovrà valutare, secondo
la propria specifica posizione contributiva e lavorativa, l’utilità o meno del riscatto, tenendo conto –
essenzialmente - delle indicazioni sopra espresse.