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quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita'
invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di
comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il
lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta
sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 42, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
« 42. - Salvo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono
abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che
prevedono la possibilita' per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in
congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita'
per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche
e psammoterapiche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili):
«Art. 26. Congedo per cure - Ai lavoratori mutilati e
invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo'
essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure
non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa
autorizzazione del medico provinciale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509(«Norme per la
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla
legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988,
numero 291):
«Art. 10. Congedo per cure - Il congedo per cure
previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n.
118, puo' essere concesso ai lavoratori mutilati ed
invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione
della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento,
sempreche' le cure siano connesse alla infermita'
invalidante riconosciuta.».
Art. 8