devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e
salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti
di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al
comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.».
Note all'art. 6:
- Per il riferimento al citato articolo 33 della legge
n. 104 del 1992, vedasi nelle note all'art.4.
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24
dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla
richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla