UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale,
notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti
che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità.
Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”. Per accedere alla
bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra, in fondo alla
barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu “Link Utili” –> opzione “Varie” ->
“Bacheca Sindacale”.
C
ONGEDI IN FAVORE DEI
L
AVORATORI CON INVALIDITÀ
SUPERIORE AL
50%,
DA UTILIZZARE PER CURE
CORRELATE ALL
’
INFERMITÀ INVALIDANTE
.
Con il Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 sono state introdotte, tra le altre, anche importanti previsioni in
materia di congedi in favore dei Lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50%, che necessitano di cure
correlate all’infermità che ha determinato l’invalidità stessa.
Infatti, il suddetto Decreto Legislativo, specificatamente all’art. 7, stabilisce che
“
i lavoratori invalidi civili cui sia
stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in
maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.”
Il suddetto periodo di congedo, da considerarsi in aggiunta ai permessi eventualmente derivanti dalla
normativa già prevista per i portatori di handicap grave (es. Legge 104/92 e successive modifiche), è
accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda presentata dal Dipendente.
La domanda dovrà essere corredata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di cure in
relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Al termine del periodo di cura, il Lavoratore è tenuto a documentare adeguatamente l’avvenuta effettuazione delle
cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche
un’attestazione cumulativa.
Durante il periodo di congedo, non computabile ai fini del comporto per malattia, il Dipendente ha diritto a
percepire lo stesso trattamento economico previsto in caso di assenza per malattia (ricordiamo che nel settore
credito sono le stesse Aziende a farsi interamente carico dell’assicurazione in caso di malattia del Lavoratore, che è
pari al trattamento economico tabellare normalmente corrisposto al Lavoratore in servizio).