Pagina 51 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Il Decreto Legge n. 463 del 1983 convertito definitivamente in Legge con il provvedimento n.
638 dell’11 novembre 1983, stabilisce che
“qualora il lavoratore pubblico o privato, risulti
assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi
trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per
l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di
controllo”.
Il legislatore, quindi, ha posto
l’obbligo di reperibilità - salvo
giustificato motivo - ai fini dello
svolgimento della visita medica di
controllo presso il domicilio del
Lavoratore. Pena la decadenza da
ogni trattamento economico fino a
dieci giorni e la riduzione dello
stesso alla metà per l’ulteriore
periodo.
Attenzione!
L’onere di provare l’assenza giustificata alla visita di
controllo è a carico del Lavoratore. Infatti, la
circolare INPS del 8 agosto 1984 n. 134421 prevede,
tra l’altro, che siano giustificati i Lavoratori assenti
alla visita di controllo domiciliare per situazioni
comprovate che abbiano reso imprescindibile ed
indifferibile la presenza personale del Lavoratore
altrove.
In tal senso si sono espresse anche diverse
sentenze della Cassazione Civile. Ad esempio,
la decisione n. 22065 del 2004 recita:
“L’assenza a visita di controllo, per non essere
sanzionata dalla perdita del trattamento
economico di malattia, può essere giustificata,
oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni
situazione la quale, ….. abbia reso indifferibile
altrove la presenza personale dell’assicurato,
come la concomitanza di visite mediche,
prestazioni
sanitarie
o
accertamenti
specialistici, purché il Lavoratore dimostri
l’impossibilità di effettuare tali visite in orario
diverso da quello corrispondente alle fasce
orarie di reperibilità….”.
Ricordiamo infine che, per
i Lavoratori del settore
privato, le fasce orarie
durante le quali sussiste
l’obbligo di reperibilità e
nelle quali – quindi –
possono essere effettuate le
visite
di
controllo
domiciliare vanno dalle ore
10,00 alle 12,00 e dalle ore
17,00 alle 19,00 di tutti i
giorni della settimana
(sabato
e
domenica
compresi).