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fondamento normativo nell'art. 171 del Codice privacy che ha operato un rinvio all'art. 38 dello Statuto dei
lavoratori. Nei casi più gravi queste pene possono essere cumulate e l'Autorità Giudiziaria può ordinare la
pubblicazione della sentenza di condanna.
L'Authority privacy ha correttamente osservato come il reato sussiste anche nel caso in cui il lavoratore è a
conoscenza dell'installazione delle telecamere (come nel caso di specie visto che erano state affisse le
informative sulla videosorveglianza, cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997,
n. 9211) nonché qualora vengano riprese delle aree in cui il lavoratore è solo di passaggio poiché consentono
indirettamente un controllo dell'attività lavorativa come, appunto, i passaggi nel corridoio o nelle aree di entrata
anche di emergenza alla sede lavorativa (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490).
In questa sede appare appena il caso di ricordare come in altri provvedimenti inediti in cui si configuravano
addirittura dei trattamenti di dati sanitari di bambini disabili per finalità pubblicitarie l'Authority non ha ritenuto
di dover trasmettere gli atti alla Procura.
Obbligo di nominare i soggetti che accedono alle immagini come incaricati al trattamento
Nel provvedimento del 10 novembre 2011 emesso nei confronti di una casa di cura in cui l'impianto di
videosorveglianza era stato installato in violazione dello Statuto dei lavoratori non solo per esigenze di tutela
del patrimonio ma anche per la tutela di alcuni pazienti ospiti affetti da malattie particolarmente invalidanti, il
Nucleo operativo speciale privacy ha provveduto, in sede di accertamento ispettivo, alla comminatoria della
sanzione di cui all'art. 162 comma 2 bis poiché non si era provveduto alla designazione di alcuni dipendenti che
potevano accedere alle immagini (come quelli della reception in cui erano stati collocati i monitor) o quelli che
potevano accedere ai locali in cui erano presenti gli hard disk con le immagini registrate per 48 ore, come
incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice privacy.
Il Garante ha, pertanto, richiesto in sede provvedimentale di dare notizia entro trenta giorni dall'adozione del
provvedimento della designazione soprattutto degli addetti alla reception quali incaricati al trattamento ex art.
30 del Codice.
La medesima richiesta dell'Authority è stata avanzata nei confronti di un centro di riabilitazione di minori disabili
convenzionato, in cui i dipendenti pur essendo stati individuati quali incaricati al trattamento non erano stati
autorizzati espressamente al trattamento delle immagini (cfr. Provvedimento del 17 novembre 2011).
Obbligo di rilasciare informative complete
Altra sanzione che la Guardia di Finanza ha ritenuto di dover comminare alla Casa di cura è quella di cui all'art.
161 del Codice privacy poiché il numero di cartelli - informative è stato considerato insufficiente rispetto alle
aree riprese e poiché essi erroneamente non riportavano la denominazione del titolare del trattamento. Peraltro
il garante ha ordinato nel provvedimento di conservare anche un'informativa completa di tutti gli elementi
previsti dall'art. 13 del Codice privacy in modo da metterla a disposizione dei richiedenti. Anche questo
adempimento, infatti, non è stato osservato tanto che l'ordine del Garante è stato emesso ai L'Authority ha,
inoltre, imposto che i cartelli - informative fossero chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione
ambientale
(anche
notturna).
Obbligo di designare le società di manutenzione dell'impianto come responsabile privacy
L'Authority ha prescritto alla Casa di cura di cui sopra di procedere ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b),
144 e 154, comma 1, lett. c) di procedere alla nomina della società di noleggio e di manutenzione del sistema
di videosorveglianza.
Divieto di riprendere le zone in cui sono collocati i lettori badge o i cartellini marcatempo
Il Garante privacy, in osservanza del provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2010 ha emesso
l'obbligo di rimozione della telecamera che riprendeva l'area in cui erano collocati i cartellini marcatempo, si
tratta di una misura "security" aziendale particolarmente utile per finalità di prevenzione di frode ai danni del
datore di lavoro poiché è piuttosto frequente sia nelle aziende pubbliche che private che il badge o il cartellino
marcatempo venga timbrato da parte di soggetto diverso dal dipendente con conseguente truffa del datore di
lavoro. Questa misura, tuttavia, importerebbe l'incrocio della banca dati immagini con altra banca dati ossia