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In passato, la normativa prevedeva che in caso di
morte del Lavoratore la posizione previdenziale
del defunto poteva essere riscattata in ordine dal
coniuge, dai figli ovvero dai genitori se conviventi
e a carico. Solo in assenza di questi soggetti la
posizione veniva liquidata, su disposizione
dell’iscritto al fondo, a persone diverse dagli eredi.
Il vigente Decreto Legislativo,
invece, dispone che a seguito del
decesso
dell’iscritto,
l’intera
posizione
maturata
venga
riscattata dagli eredi
solo nel caso
in cui il Lavoratore non abbia
designato altri beneficiari
.
In sostanza, la posizione viene liquidata agli eredi solo laddove
non risulti una diversa disposizione dell’iscritto al fondo. In
presenza di tale diversa disposizione, la posizione viene
riscattata dai soggetti designati dall’aderente al fondo pensione,
indipendentemente dal fatto che siano eredi “legittimi”.
Al fine di rispondere alle numerose
richieste pervenuteci, segnaliamo a tutti i
Colleghi le previsioni legislative introdotte
dal D. Lgs. n. 252/2005 in materia di
designazione dei beneficiari in caso di
premorienza dell’aderente al fondo
pensione prima dell’esercizio della
prestazione pensionistica.