Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con il reddito di lavoro autonomo e
dipendente, i seguenti trattamenti pensionistici:
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le pensioni di anzianità, anche quelle acquisite con meno di 40 anni di contribuzione,
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive
della medesima;
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le pensioni di vecchiaia, interamente liquidate nel sistema contributivo, acquisite con
almeno 40 anni di contribuzione;
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le pensioni di vecchiaia, interamente liquidate nel sistema contributivo a soggetti con
età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
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le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo, anticipate
rispetto ai 65 e 60 anni di età previsti per uomini e donne, a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti richiesti per l’ottenimento della pensione di
anzianità retributiva (58 anni di età e 35 di anzianità contributiva fino al 30 giugno
2009; da luglio 2009 meccanismo delle quote con età anagrafica minima).
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Il Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito in Legge il 5 agosto 2008,
ha introdotto importanti novità in materia di compatibilità
tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente
.
Per quanto riguarda il cumulo tra gli assegni straordinari per il sostegno
al reddito e altri redditi, il Decreto Legge n. 112/2008 non ha previsto
alcuna modifica delle disposizioni in essere. Pertanto, per i lavoratori
delle Banche esodati mediante accesso al Fondo di Solidarietà (Fondo
esuberi), continueranno a valere le limitazioni finora previste.