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licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro
(…)
nonché fino al compimento di un anno di età del bambino
” – appare opportuno
esaminare i presupposti indispensabili per il corretto esercizio del
ius variandi
datoriale, nonché
tracciare i confini entro i quali il datore di lavoro possa proporre legittimamente alla lavoratrice
l’attribuzione di mansioni inferiori alle ultime svolte.
In linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, sembra potersi considerare lecito
il patto di demansionamento sottoscritto tra il datore e la lavoratrice madre, rientrante in servizio in
epoca antecedente al compimento di un anno di età del bambino. In tal caso, occorre tuttavia
verificare che il contesto aziendale sia tale che, per
fondate e comprovabili esigenze tecniche,
organizzative e produttive o di riduzione di costi, non sussistano alternative diverse per
garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire
aliunde
l’esercizio delle
mansioni
.
Non appare invece lecito, finché dura il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, che
dalla soluzione innanzi prospettata consegua anche la decurtazione della retribuzione, in quanto tale
soluzione appare in contrasto con la finalità della norma che comunque preclude il recesso datoriale
anche nelle ipotesi di soppressione del posto di lavoro (a meno che non si verifichi la cessazione
dell’attività dell’azienda).
Con riferimento al secondo quesito, nella misura in cui l’azienda dovesse adottare, quale
extrema ratio
, il provvedimento di licenziamento nei confronti di alcuni lavoratori in solidarietà per
soppressione della funzione, ciò potrebbe comportare il venir meno dell’erogazione dei benefici di
cui all’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, considerando che non sussisterebbero più, in tale ipotesi, le
condizioni in forza delle quali è stata avviata la procedura per la stipulazione dei contratti di
solidarietà stessi.
Inoltre, in ogni caso, qualora il datore di lavoro proponga un demansionamento ai lavoratori
occupati con contratti di solidarietà nell’ambito di reparti soppressi, dovrà evidentemente
predisporre un nuovo piano di risanamento e procedere alla successiva stipulazione di un nuovo
accordo sindacale per la solidarietà.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP
ADB