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Va infatti rilevato che comunque, per costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione la
L. 20 maggio 1970, n. 300,
art.
7
, il quale subordina la
legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla
previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di
esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, pur non
comportando per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del
dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla
manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler
essere sentito di persona (sicchè nel giudizio il lavoratore ha l'onere di
provare la sua tempestiva richiesta, costituente elemento costitutivo a lui
favorevole della fattispecie procedimentale), presuppone tuttavia che il
datore di lavoro gestisca il potere disciplinare secondo i principi di
correttezza e buona fede e, quindi, con modalità tali da non ingenerare
equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione (per tutte Cass. 3
agosto 2001 n. 10760). Nel caso in esame la Corte territoriale ha motivato
riguardo all'applicazione della disciplina invocata dalla ricorrente,
pervenendo alla conclusione per cui il datore di lavoro non ha gestito
correttamente il potere disciplinare. Il vizio lamentato, quindi,
configurerebbe un vizio di motivazione ex
art. 360 c.p.c.
, n. 5, e non
violazione di legge ex
art. 360 c.p.c.
, n. 3, così come rappresentato, proprio
perchè la Corte d'Appello ha considerato pienamente le norme applicabili
giudicando non corretto ed in buona fede il comportamento del datore di
lavoro con giudizio logico e congruo non censurabile in questa sede di
legittimità.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese
generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
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FulShow
25/10/2011
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