Pagina 406 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2011
dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato PARISI GIANFRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI
Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20 marzo 2009 la Corte d'Appello di Milano ha confermato
la sentenza del Tribunale di Milano n. 1344/2007 che ha dichiarato illegittimo
il licenziamento intimato dalla Olimpia Beautè s.p.a. a G.M.. La Corte
territoriale ha motivato tale decisione ritenendo illegittimo il comportamento
della società che ha proceduto al licenziamento in questione senza dare
seguito alla richiesta della lavoratrice di un rinvio della convocazione chiesta
dalla lavoratrice e considerando anche i tempi ristretti previsti dalla
convocazione stessa pervenuta sabato 3 dicembre per la mattina del 5
dicembre o per il giorno successivo 6 dicembre, mentre la lavoratrice aveva
chiesto un rinvio a data successiva al 13 dicembre, in considerazione di un
ponte festivo nei giorni precedenti.
La Olimpia Beautè s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza articolato con unico motivo e tre quesiti di diritto.
Resiste con controricorso la G..
La ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
La società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della
L. n. 300
del 1970,
art.
7, commi 2, 3, 4 e 5
, e degli
artt. 1366, 1374 e 1375 c.c.
, in
relazione
all'art. 360 c.p.c.
, n. 3. In particolare si deduce di avere
correttamente ottemperato al dettato della
L. n. 300 del 1970,
art.
7
,
provvedendo alla convocazione della lavoratrice indicando due date a scelta;
che il procedimento disciplinare si sarebbe correttamente concluso a seguito
della diserzione della lavoratrice che si è limitata a chiedere lo spostamento
dell'incontro a data successiva; che sarebbe legittimo irrogare la sanzione
disciplinare senza accogliere l'istanza di rinvio proposta dalla lavoratrice,
essendo il procedimento disciplinare validamente concluso con la
convocazione della lavoratrice stessa.
Il motivo è infondato.
Fatto Diritto P.Q.M.
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FulShow
25/10/2011
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