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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21485 del 18 ottobre u.s. – che peraltro ha confermato quanto
in precedenza disposto dalla Corte di Appello di Torino – ha affermato che è illegittimo il licenziamento
del Dipendente allorquando non viene data l’effettiva possibilità al Lavoratore di giustificare il
comportamento contestatogli.
Nel caso di specie, L’Azienda aveva provveduto al licenziamento di una Lavoratrice senza consentire alla
stessa l’esposizione orale delle proprie tesi difensive nell’apposito incontro tra le parti.
Il Datore di lavoro, in sede dibattimentale, aveva dichiarato di aver ottemperato correttamente al dettato di cui
all’art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
e degli artt. 1366, 1374 e 1375 del codice civile,
avendo provveduto alla convocazione – con solo due giorni di preavviso e tra l’altro notificato di sabato –
della Lavoratrice indicando due date utili per l’incontro che però la Dipendente aveva disertato richiedendo un
successivo incontro (mai concesso dall’Azienda) in altra data.
La Corte di Cassazione, confermando peraltro un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha
dichiarato illegittimo il licenziamento di che trattasi in quanto
…
l’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300
subordina la legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione disciplinare alla previa
contestazione degli addebiti. Ciò al fine di consentire al Lavoratore di esporre le proprie difese in relazione
al comportamento ascrittogli, pur non comportando per il Datore di lavoro un dovere autonomo di
convocazione del Dipendente per l’audizione orale ma solo un obbligo correlato alla manifestazione
tempestiva (entro il quinto giorno) del Lavoratore di voler essere sentito di persona…
Dunque, con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha ribadito l’illegittimità del licenziamento
disposto a carico del Dipendente dal Datore di lavoro se quest’ultimo, nell’irrogare la sanzione
disciplinare, non usa il suo potere nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede.