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LA PRESCRIZIONE
Si prescrive
 dopo un anno dalla fine dell’evento, in caso di pagamento diretto dopo un anno dal giorno successivo all’ultimo
indennizzabile ­ circ. 149/83 punto 9, 1° capoverso ­ ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrimestrale o mensile)
in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità in caso di pagamento a conguaglio. circ.
149/83 punto 9, 2° capoverso.
Il procedimento in sede amministrativa ha effetto
sospensivo
 (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la
prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione della domanda di maternità
sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa. Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il
periodo di sospensione
della prescrizione
cambierà a seconda delle situazioni Msg. n. 9937 del 31.3.2006. 
In caso di mancata presentazione della domanda la prescrizione decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo
indennizzabile Msg. n. 9937 del 31.3.2006 , la presentazione del “certificato di assistenza al parto” o autocertificazione attestante il
rapporto di parentale madre/figlio, ai fini della prescrizione produce gli stessi effetti della domanda di congedo di maternità , se
accompagnato dalla richiesta scritta della lavoratrice madre di voler fruire della prestazione di maternità.
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte ( istanze, sollecitazioni, intimazioni ecc.) circ. n. 63 del 07.03.1991 punto 2
presentate dal lavoratore da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine
annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all’Istituto.
Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell’Istituto.
QUANDO E QUANTO
ANTE PARTUM
La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità
come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per
ante partum
circ. 134382/82 punto 2
per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta del parto msg n. 18311 del
12.07.2007);
per l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
per i periodi di astensione
obbligatoria ante-partum anticipati
, disposti dalla direzione provinciale del lavoro,
servizio ispezione
del lavoro
; circ. 247/96 - circ 45/2000
N.B.:
I due mesi precedenti la data presunta del parto, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con
sentenza n. 1401/2001, si calcolano, come su detto, senza includere la data presunta del parto
esempio
: se la data presunta del
parto è fissata al 15 agosto, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire la relativa indennità dal giorno 15 giugno al
14 agosto - msg n. 18311 del 12.07.2007 - Le disposizioni emanate con la circ. 134382/82 nota 4 e 5 si debbono ritenere rettificate
sulla base della sentenza su menzionata.
POST PARTUM
La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità
come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per
post partum
circ. 134382/82 punto 2
per i 3 mesi successivi al parto
decorrenti
dal giorno successivo alla data stessa circ. 134382/82 punto 2;
per i periodi di astensione
obbligatoria post-partum prolungati
fino a 7 mesi dopo il parto dalla direzione provinciale del lavoro,
servizio ispezione del lavoro
. Circ. 72/89
La lavoratrice ha diritto all'indennità post­partum anche nei casi in cui:
il bambino sia nato morto;
il bambino sia deceduto successivamente al parto;
ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.
Si ha diritto al post partum anche in caso di adozione, affidamento o di collocamento del minore in famiglia.
Il congedo di maternità
post partum
spetta anche ai
padri
solo nei casi di
morte
,
grave infermità o malattia
della madre,
abbandono
del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici
madri Circ. 8/2003 punto 10. La
morte
 dell'altro genitore va certificata con il certificato di morte o può essere sottoscritta
dichiarazione sostitutiva msg 8774/2007. La
grave infermità 
non prevede la necessaria ospedalizzazione della madre inferma, il
padre richiedente è tenuto a fornire specifica certificazione medica, tale certificazione sarà posta all'esame del medico di sede per la
valutazione della compatibilità della infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato msg 8774/2007.
L'abbandono
del figlio da parte dell'altro genitore va documentato con le dovute modalità msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria
post-partum di maggiore durata
Documento generato il 24/07/2011 - Ora. 12.17
Titolo: Congedo per maternità alle lavoratrici dipendenti
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