Pagina 33 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

La legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del
rapporto di lavoro a tempo determinato, riconoscendo - ai lavoratori assunti con tale tipo di
contratto - un diritto di precedenza in caso di successivo ricorso, da parte dello stesso datore
di lavoro, ad assunzioni a tempo indeterminato.
L’articolo 5 del decreto legislativo 6
settembre 2001 n. 368, così come
modificato dalla legge n. 247/2007,
dispone infatti che:
4-quater
.
Il
lavoratore
che,
nell’esecuzione di uno o più contratti
a termine presso la stessa azienda,
abbia prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi ha
diritto
di
precedenza
nelle
assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi
dodici
mesi
con
riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti
a termine.
4–sexies.
Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-
quater
e 4-
quinquies
può essere esercitato a condizione che il
lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al
datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
4
-quinqiues
.
Il lavoratore
assunto a termine per lo
svolgimento
di
attività
stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a
nuove assunzioni a termine
da parte dello stesso datore
di lavoro per le medesime
attività stagionali.
I colleghi interessati possono contattarci per ogni supporto e/o necessità.
Su
www.falcriubi.it
trovate gli indirizzi delle nostre sedi ed i recapiti telefonici
dei nostri Dirigenti Sindacali. Sul sito è anche disponibile un fac-simile di
lettera da inviare al datore di lavoro per esercitare il diritto di precedenza.