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Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5437 dell'8 marzo 2011
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 5437 dell'8 marzo 2011 - pubblicata
integralmente sul sito WWW.FALCRIUBI.IT - è intervenuta per chiarire alcuni importanti aspetti
relativi all’accertamento ed alla liquidazione del danno subito dal Lavoratore per stress psicofisico a
causa di superlavoro.
La Suprema Corte - ribaltando la precedente sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il datore di lavoro al
risarcimento, in favore del Lavoratore, del "solo" danno biologico per usura da stress psicofisico derivante
dall’effettuazione di un numero rilevante e continuativo di ore di lavoro straordinario –
ha sancito che l’attribuzione
patrimoniale (riconoscimento dell’equo indennizzo) spettante ha natura risarcitoria e non retributiva. Tanto poiché la
Corte d’Appello aveva riconosciuto al Lavoratore, in modo equitativo, la liquidazione del danno biologico nella
misura del 15% delle retribuzioni.
La sentenza della Corte di Cassazione assume, quindi, una particolare rilevanza in quanto chiarisce in modo
inequivocabile che il danno biologico causato da superlavoro costituisce una lesione dell’integrità psicofisica del
Lavoratore, suscettibile di accertamento medico legale solo in base al quale è possibile stabilire l’entità del danno
subito, compensabile con il riconoscimento dell’equo indennizzo.
La sentenza in questione sancisce anche che la mancata concessione del periodo di riposo al Lavoratore - garantito in
primis dall’articolo 36 della Costituzione Italiana e dall’articolo 2109 del Codice Civile - con definitiva perdita dello
stesso è illecita in quanto lesivo del dettato costituzionale (art. 36) ed in contrasto con le norme del Codice civile (art.
2109).
L’attribuzione patrimoniale spettante al Lavoratore ha quindi natura esclusivamente risarcitoria,
essendo diretta non già a compensare la prestazione lavorativa eccedente rispetto agli obblighi
contrattuali ma a indennizzare il lavoro per la perdita del riposo e la conseguente usura psicofisica, le
quali non possono essere liquidate astrattamente ma vanno stabilite dal giudice di merito.
Costituzione Italiana – art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Codice civile – art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è
stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.
L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo
indeterminato).