Pagina 302 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e
curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti
interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi
i documenti FALCRI sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica” presente nel link “CORPORATE
PORTAL/Ricerca e Documentazione/Risorse documentali/Bacheca Sindacale” del portale UBI.
Costituzione della Banca Ore
La Banca ha facoltà di chiedere al Lavoratore prestazioni lavorative aggiuntive all’orario normale di
lavoro nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali sino al tetto di 100 ore per anno
solare per ciascun dipendente. Le prime 50 ore di straordinario e le seconde 50, se il Lavoratore non
opta per la liquidazione del lavoro straordinario, confluiscono nella “Banca delle Ore”.
Inoltre, sempre nel contenitore “Banca delle Ore” vengono riversate le 23 ore di riduzione dell’orario
di lavoro (ex art. 94, comma 2, del vigente CCNL) nel caso in cui il Lavoratore non decida ad inizio
anno di usufruire della riduzione di 30 minuti dell’orario settimanale di lavoro.
Criteri di recupero
Nei primi sei mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato
previo accordo tra Azienda e Lavoratore.
Trascorso tale termine, il Dipendente ha diritto al recupero nel periodo prescelto, dando all’Azienda un
semplice preavviso pari a:
?
1 giorno lavorativo, nel caso di recupero orario;
?
5 giorni lavorativi, nel caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
?
10 giorni lavorativi, nel caso di recupero superiore a 2 giorni.
Precisiamo, ancora una volta, che le previsioni contrattuali vigenti, all’art. 100 comma 9 del CCNL,
prevedono allo scadere dei 24 mesi l’obbligo per l’Azienda di fissare - nei successivi 6 mesi, previo
accordo con il Dipendente - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale
orario di lavoro confluite in “banca ore” e non fruite. In difetto di accordo, l’Azienda deve indicare al
Lavoratore, sempre entro il temine massimo dei 6 mesi, i tempi di fruizione dei permessi.
Infine, è altresì utile evidenziare che il comma 10 dell’articolo 100 del vigente CCNL prevede, nei casi
di prolungate assenze dal servizio che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i termini
stabiliti contrattualmente, la possibilità per il Dipendente di poter scegliere tra la fruizione del recupero
da concordare con l’Azienda oppure la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario.
Le ore lavorate in più rispetto al normale orario di lavoro non potranno – quindi – mai essere
azzerate ed il recupero/pagamento delle stesse rappresenta un diritto irrinunciabile del
Lavoratore.