I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’Azienda, confermati al Lavoratore e
rispettati.
Solo in casi eccezionali è possibile variarli di comune intesa tra l’Azienda ed il Lavoratore.
L’Azienda, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali
non inferiore a 15 giorni.
Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza
ai Lavoratori disabili; per il restante Personale si tiene conto delle richieste degli interessati in
rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
Le ferie non godute entro l’anno lavorativo possono essere smaltite negli anni successivi (entro i 18
mesi decorrenti dal termine dell’anno di maturazione) sempre tenendo conto sia delle esigenze
aziendali che del Lavoratore (Sent. Cass. n. 13980/2000).
Tale principio è sancito anche dagli artt. 2109 e 1375 del Codice Civile secondo i quali
il datore di
lavoro non ha un potere assolutamente discrezionale nell’individuazione del periodo di
godimento delle ferie del Lavoratore, avendo l’obbligo di contemperare gli interessi delle
maestranze con le esigenze dell’impresa, in modo da evitare soluzioni troppo penalizzati per i
lavoratori.
Per quanto riguarda le ferie non godute, la normativa vigente prevede che, trascorso il termine di
diciotto mesi dalla maturazione del diritto alle ferie stesse, l’Azienda e il Lavoratore sono obbligati a
versare i contributi assicurativi all’INPS (per il Lavoratore provvede l’Azienda in qualità di sostituto
d’imposta). Successivamente, all’atto della eventuale fruizione delle ferie arretrate l’Azienda
provvederà a rimborsare al Lavoratore quanto a suo tempo trattenuto.
Precisiamo poi che, in base agli artt. 1463 e 2037 del Codice Civile, poiché il datore di lavoro non
può restituire l’indebita prestazione ricevuta egli è obbligato al pagamento di una somma,
corrispondente alla retribuzione, quale maggior compenso dell’attività lavorativa prestata in un
periodo che era invece destinato al riposo (Sent. Cass. n. 7836/2003).
Sempre il vigente CCNL all’art. 48 comma 4 prevede che in caso di coincidenza delle festività civili
del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica, l’impresa riconosce al Lavoratore un
compenso aggiuntivo. In alternativa al predetto compenso, l’impresa d’intesa con il Lavoratore può
riconoscere altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.