Pagina 299 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Il combinato disposto dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2109 del Codice Civile riconosce al
Lavoratore il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite al fine di consentire il
reintegro delle energie psicofisiche consumate nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Riteniamo utile ricordare che il vigente CCNL contiene tutta una serie di norme che disciplinano,
in modo universale, la fruizione delle giornate e dei permessi di riposo spettanti al Lavoratore,
ferme restando, sempre, eventuali previsioni aziendali migliorative.
La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e
curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti
interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi
i documenti FALCRI sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica” presente nel link “CORPORATE
PORTAL/Ricerca e Documentazione/Risorse documentali/Bacheca Sindacale” del portale UBI.
- dall’anno successivo a quello dell’assunzione e sino a 5 anni spettano 20 giorni di ferie (22 giorni
per i Lavoratori inquadrati nella 3^ Area professionale 4° livello);
- ai Lavoratori con oltre 5 anni e sino a 10 spettano 22 giorni;
- ai Lavoratori con oltre 10 anni di servizio spettano 25 giorni.
Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione, il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 20
giorni da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese
intero l’eventuale frazione di mese.
Per i Lavoratori disabili rientranti nella categoria di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, le
ferie non possono comunque essere inferiori a 6 giorni se l’assunzione è avvenuta nel secondo
semestre ed a 12 giorni se è avvenuta nel primo.
Per tutta la categoria dei Quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.
I Quadri Direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è
avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di
assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di
mese con un massimo di 20 giorni.
Per i Lavoratori disabili, appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi e rientranti nella categoria di
cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano
20 o 12 giorni di ferie a seconda se l’assunzione è avvenuta rispettivamente nel corso del primo o del
secondo semestre.