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(7)
Si veda la circolare
n. 156/2000.
(8)
La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è
rivalutabile, ai sensi dell?art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento
dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che
risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché
modificati).
(9)
Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.
(10)
Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(11)
Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338
del 1989, convertito in legge n. 389/1989.
(12)
Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.
(13)
circolare n. 56 del 9 marzo 2007,
(14)
In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora
ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(15)
Pertanto in tale settore l?esistenza di un apposito minimale non esime dall?obbligo del
rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell?art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. Per
l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(16)
Determinata ai fini dell?applicazione dell?art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67,
circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(17)
Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010 punto 3.
(18)
Si vedano le circolari n.42 del 17.03.2009 e n. 7 del 15.01.2010 punto 2.
(19)
Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge
n. 389 del 1989.
(20)
Si veda la circolare n. 41 del 22.02.2002.
(21)
Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito
dall?art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12
mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
(22)
Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).