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12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2010.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2010 non
hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono
regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (22).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno
16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).
Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle
seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all? 1.1.2010 e
quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare
nell?elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
12.2. regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al
lavoratore, sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell?elemento <DatiRetributivi>,
<Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz> .
Il Direttore Generale
Nori
Riferimenti normativi:
(1)
Art. 1 comma 1del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389
(2)
Art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549 ; circolare n. 40 del 20.2.1996
(3)
D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .
(4)
Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando
all?importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione
che si determina rapportando il valore medio dell?indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati relativo all?anno precedente il mese di decorrenza dell?aumento
all?analogo valore medio relativo all?anno precedente (art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503).
L?indice dello 0,7 % viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione
imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori
acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell?emanazione (novembre
2010) del decreto ministeriale del Ministero dell?economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro che fissa l?aumento definitivo di perequazione automatica nell?anno 2010 .
Il predetto valore verrà comunicato dall?Istituto in occasione della circolare di fine anno sul
rinnovo delle pensioni.
(5)
Si veda quanto disposto dall?art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall?art. 1,
co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(6)
Cir. 9674 del 06.05.78, cir. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. 33
dell?8.02.2002 punto 1.1..