Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva,
contrattualmente prevista per il lavoro a tempo pieno, alla minore durata della prestazione lavorativa.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a 24 ore.
Trattamento previdenziale e fiscale
I periodi di lavoro a tempo parziale concorrono, proporzionalmente all’orario di lavoro effettivamente svolto, a determinare
l’ammontare del trattamento di pensione. Ai fini del conseguimento del requisito di anzianità i periodi di lavoro a tempo par ziale
sono equiparati a quelli a tempo pieno solo nel caso in cui la retribuzione annua non sia inferiore a quella minimale che per il
2006 è pari a Euro 171,03 settimanali.
I lavoratori a tempo parziale, con orario di lavoro che non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono
ammessi a benefici di cui all’art. 51, comma 2, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi. Tali buoni pasto, pertan to, non
concorreranno, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore
subordinato.
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