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le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio
della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri,
approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'
articolo
12
della
legge 23 agosto 1988, n. 400
,
con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone
handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di
grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a
ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi,
dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in
situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine
e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera
h
).
6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150
miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le
seguenti finalità:
a
) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui
all'articolo 4;
b
) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei
casi previsti dall'articolo 11;
c
) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori
ricoverati di cui all'articolo 12;
d
) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera
b
);
e
) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera
b
);
f
) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti
per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera
d
);
g
) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera
e
);
h
) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per
l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di