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conferenza nazionale sulle politiche dell'
handicap
alla quale invita soggetti
pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo
dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le
conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di
individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente
(42)
.
(42)
Articolo aggiunto dall'
art.
1
,
L. 21 maggio 1998, n. 162
. Le modalità ed
i criteri di cui al presente articolo sono stati stabiliti con
D.M. 6 agosto 1998
.
41-ter.
Progetti sperimentali.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti
sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25
e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'
articolo
8
del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la
valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la
ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al
presente articolo
(43)
.
(43)
Articolo aggiunto dall'
art.
1
,
L. 21 maggio 1998, n. 162
. Le modalità ed
i criteri di cui al presente articolo sono stati stabiliti con
D.M. 6 agosto 1998
.
Per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di finanziamenti
per la realizzazione di progetti sperimentali vedi la
Dir.Min. 23 settembre
2003
.
42.
Copertura finanziaria.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle
province autonome in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per