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La situazione del lavoratore in congedo parentale si distingue ugualmente da quella della
lavoratrice che esercita il suo diritto al congedo di maternità. Infatti, il congedo di maternità è
volto, da un lato, alla protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la
grav
idanza e, dall’altro, alla protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino
durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto, onde evitare che queste relazioni
siano turbate dal cumulo degli oneri derivanti dal contemporaneo svolgim
ento di un’attività
lavorativa (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2004, Merino Gómez, C-342/01,
EU:C:2004:160, punto 32, e del 20 settembre 2007, Kiiski, C-116/06, EU:C:2007:536, punto
46).
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Infine, se è vero che un lavoratore che beneficia di un congedo parentale rimane, durante
tale periodo, un lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione (sentenza del 20 settembre 2007,
Kiiski, C-116/06, EU:C:2007:536, punto 32), resta cionondimeno il fatto che, qualora, come
nel caso di specie, il suo rapporto di lavoro sia stato sospeso sulla base del diritto nazionale,
come consentito dalla clausola 5, punto 3, dell’accordo quadro sul congedo parentale, sono
correlativamente sospesi, in via temporanea, gli obblighi di prestazione reciproci del datore di
lavoro e del lavoratore, in particolare, l’obbligo per quest’ultimo di svolgere le mansioni ad
esso incombenti nell’ambito di detto rapporto (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre
2012, Heimann e Toltschin, C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 28).
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Ne consegue che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale,
il periodo di congedo parentale di cui ha beneficiato il lavoratore interessato durante il
periodo di riferimento non può essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della
determinazione dei suoi diritti alle ferie annuali retribuite ai sensi dell’articolo 7 della direttiva
2003/88.
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Va inoltre sottolineato che, se è vero che da una giurisprudenza costante della Corte risulta
che un congedo garantito dal diritto dell’Unione non può pregiudicare il diritto di fruire di un
altro congedo garantito da tale diritto e avente una finalità distinta dal primo (v., in tal senso,
sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto
26 e giurisprudenza ivi citata), non si può tuttavia dedurre da tale giurisprudenza, elaborata
nel contesto di situazioni caratterizzate da una sovrapposizione o da una coincidenza tra i
periodi relativi a detti due congedi rispettivi, che gli Stati membri sono tenuti a considerare
che un periodo di congedo parentale di cui ha beneficiato un lavoratore durante il periodo di
riferimento corrisponde a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei suoi
diritti alle ferie annuali retribuite ai sensi della direttiva 2003/88.
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Dall’insieme dei rilievi suesposti discende che si deve rispondere alla questione posta
dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 dev’essere interpretato nel senso che esso
non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, che, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite garantite da
detto articolo a un lavoratore per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un
congedo parentale fruito da tale lavoratore nel corso del suddetto periodo come periodo di
lavoro effettivo.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le
spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una
disposizione nazionale,
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini della
determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite garantite da detto articolo a un
lavoratore per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un congedo