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pletare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.
Al riguardo, l’Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa
relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato (circolare Inps n. 95
del 7 giugno 2016).
Le informazioni sopradescritte sono fondamentali per poter garantire lo svolgimento corretto
delle successive attività di competenza dell’Istituto.
È comunque valido il certificato cartaceo?
Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tec-
nicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certifi-
cazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del
DPCM 26 marzo 2008).
Il certificato cartaceo va consegnato all’Inps (o inviato con R/R) entro due giorni, SOLO se sei
un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia da parte dell’Istituto.
Ricordati di comunicare sempre il corretto indirizzo di reperibilità.
Ricordati anche che, l’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro (sempre
entro due giorni, se sei un lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia
Inps; entro i termini previsti dal tuo contratto di lavoro, negli altri casi).
Da quale giorno inizia la malattia?
L’Inps, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori
assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il
medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta
di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente
alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Tieni presente,
inoltre, che il tuo datore di lavoro potrebbe ritenerti assente ingiustificato nei giorni non ri-
conosciuti dall’Inps.
Cosa devi fare in caso di cicli di cura ricorrenti?
Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità
al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici, chemioterapia…), i lavoratori privati aventi di-
ritto alla tutela previdenziale della malattia possono produrre un'unica certificazione atte-