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c
) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere
a
),
b
),
c
) del comma 2 deve avere una
formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera
b
) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall'
articolo
2, comma 2
, della
legge 11 agosto 1991, n. 266
.
10.
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravitą.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le
comunitą montane e le unitą sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro attribuite dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142
,
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalitą
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle prioritą degli interventi di
cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184
, comunitą-alloggio e centri socio-
riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravitą.
1-
bis
. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni
per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo
per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare
(6)
.
2. Le strutture di cui alla lettera
l
) e le attivitą di cui alla lettera
m
) del
comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della
scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruitą dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunitą-
alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di
gravitą, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza (IPAB), societą cooperative e organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunitą-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.