Pagina 131 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

g
) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h
) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i
) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva
anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o
affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l
) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni,
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate,
che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità
residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard
dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'
art.
12
della
L. 23 agosto 1988, n. 400
;
m
) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
9.
Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle
unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è
diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e
comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva
di:
a
) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza
ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b
) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di
prestare attività volontaria;