(5)
Vedi, anche, l'
art.
6
,
D.L. 10 gennaio 2006, n. 4
.
5.
Principi generali per i diritti della persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti
obiettivi:
a
) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali,
considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti,
soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b
) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c
) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il
mantenimento della persona
handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e
partecipazione alla vita sociale;
d
) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona
handicappata nella società;
e
) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f
) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o
constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e
superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g
) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali
sulla base degli accordi di programma di cui all'
articolo
27
della
legge 8
giugno 1990, n. 142
;