Pagina 125 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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- Ufficio italiano Cambi:
Circ. 25 gennaio 1996, n. 283
;
Circ. 11 settembre
1998, n. 494
.
(giurisprudenza di legittimità)
1.
Finalità.
1. La Repubblica:
a
) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b
) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c
) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d
) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
2.
Principi generali.
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa
costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
.