istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale.
La pre-informativa è trasmessa dall’INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato
precedentemente all’Istituto al momento di presentazione della domanda.
6. Aspetti fiscali e contabili
L’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 stabilisce che il premio non
concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità,
pari a euro 800,00, ai sensi dell’art. 1, comma 353 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Legge stabilità 2017), è posto a carico del Bilancio dello Stato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele