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3.b) Domanda presentata dopo la nascita, affido, adozione
Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare
nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero
necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i
nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è
richiesta nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.
Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla
concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla
base di specifica documentazione.
In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si
richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il
richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di
adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella
stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso
l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il
relativo numero).
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del
7° mese
di gravidanza e
comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione.
Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura
telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda
telematica decorre dal 4 maggio.
4. Pagamento del premio
La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio
nato/adottato o affidato.
Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal
richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale,
libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere
intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è
presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Anche in questo
caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto
(minorenne o incapace di agire).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le
istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163
(“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non
sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella
domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è
funzionale alla corretta erogazione del premio in favore della richiedente. A tale fine quindi nel
modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la modalità di
pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di
riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il
pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la
prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della
Banca.
5. Gestione della domanda
Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad
istruttoria svolta dalle Strutture INPS territorialmente competenti.
Pertanto le Strutture territoriali dell’INPS avranno a disposizione una procedura in ambiente
Intranet per la gestione di tutte le domande pervenute per l’esame della documentazione,
l’istruttoria e la definizione della stessa.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web