con decorrenza dalla medesima data.
Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la
decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno
riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data.
Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti
per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere
all’annullamento in autotutela degli stessi.
Ogni eventuale disposizione in contrasto con il contenuto della presente circolare deve ritenersi
superata.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele