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Dal 1 gennaio 2017 il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini della
determinazione del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità civile e sordità sia in fase di
prima liquidazione che di ricostruzione della prestazione già esistente. Questa è l’importante
novità comunicata dall’INPS con la recente Circolare n. 74 del 21 aprile 2017 che, di fatto,
recepisce il nuovo orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni.
E’ utile ricordare che fino al 2016, l’INPS considerava il reddito derivante dalla casa di
abitazione computabile ai fine della determinazione delle suddette prestazioni d’invalidità in
quanto assoggettabile ai fini IRPEF, salvo i casi di deducibilità al 100%.
L’uscita di una serie di sentenze della Corte di Cassazione, Sezione lavoro (si citano le numero
5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014 e 14026/2016) hanno determinato una nuova e
univoca interpretazione giurisprudenziale in materia e più precisamente:
che il reddito della
casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento della
prestazione economica d’invalidità.
A seguito di tale univoco orientamento, l’INPS ha fornito
le nuove istruzioni operative che si allineano, appunto, a quanto stabilito dalla giurisprudenza.
Ne consegue che con decorrenza 1 gennaio 2017, il predetto reddito non è più computabile
ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in sede di prima
liquidazione che di ricostruzione della prestazione già in corso. L’INPS ha anche chiarito
che gli arretrati saranno riconosciuti a partire sempre dal 1 gennaio del corrente anno.