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Con riferimento alla prestazione sociale denominata “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI), la stessa può
essere riconosciuta anche nel caso in cui chi ne fa richiesta ha subito un licenziamento disciplinare ed ha, successivamente,
accettato, in sede di conciliazione, l’offerta economica (prevista dal D.lgs. n. 23/2015) proposta dal Datore di Lavoro.
A fare chiarezza sul punto è stato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con la nota n. 13 emessa il 24 aprile 2015.
Il Ministero ha, innanzitutto, osservato che
“La prestazione di Assicurazione per l’Impiego è riconosciuta ai Lavoratori
che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino una serie congiunta di requisiti”
,
per
come previsto dal D.lgs. n. 22/2015 all’articolo 3. Sempre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha poi precisato
come
“non sembra potersi escludere che l’indennità e il contributo (…) siano corrisposti in ipotesi di licenziamento
disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con numerose circolari
(circolari INPS n. 140/2012, 142/2012 e 44/2013) per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della
corresponsione dell’indennità e del contributo in parola
senza trattare l’ipotesi del licenziamento disciplinare
”.
Inoltre,
ha sottolineato che:
“il licenziamento disciplinare non possa essere inteso tout court quale forma di disoccupazione
volontaria (…); l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del
Datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale non trascurando, peraltro, l’aspetto dell’impugnabilità del
licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe essere ritenuto illegittimo”.
Proprio con specifico richiamo alla procedura di “conciliazione agevolata” introdotta dall’art. 6 del D.lgs. n.
23/2015, il Ministero ritiene
“altresì possibile riconoscere al Lavoratore che accetta l’offerta de qua il trattamento
indennitario della NASpI”.
In sostanza, il Ministero ritiene che
“l’accettazione dell’offerta economica in sede di
procedura di conciliazione da parte del Lavoratore licenziato non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro
che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello
stesso; Ne consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur
sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del Datore di
lavoro”.
In conclusione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che possono essere ammessi alla
fruizione del trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i Lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli
che abbiano accettato l’offerta economica conciliativa del Datore di lavoro di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 23 del 4
marzo 2015.