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Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Quindi, del processo morboso in esame è necessario valutare
:
1.
L
A SUA
NATURA CLINICA
2.
L’
ENTITÀ DELLA DISFUNZIONE
che determina
3.
I
L
CONCRETARSI
a carico della persona
IN MODO ACUTO
,
anche se più
ampiamente iscritto in un decorso più torpido o cronico
4.
La sua
STORIA NATURALE
/
MODIFICATA DALLA TERAPIA
E’ opportuno precisare come la qualificazione di
“Grave”
non attiene:
?
le strategie di diagnosi o la particolare indaginosità degli accertamenti/
trattamenti eseguiti (
ad es, l’aver eseguito trattamento chirurgico in
anestesia generale
)
?
la tipologia/importanza ella Struttura in sé per sé considerata cui ci si
rapporta (
essere stati ricoverati in ospedali di eccellenza
) o altro di segno
socio-ambientale (
aver avuto bisogno di assistenza personale, come in
caso di fratture agli arti inferiori
).
In sintesi, dunque, quello che si è voluto tutelare, esonerando dall’obbligo di
reperibilità, non può che essere la “
straordinarietà
” dell’episodio morboso -
isolato o anche iscritto in un eventuale decorso cronico - per cui è
l’evento
intrinsecamente “drammatico”
a costituire la situazione da cui scaturisce
l’esonerabilità.
T
ERAPIA
S
ALVAVITA
Il secondo pre-requisito per rendere operativo l’esonero dalla reperibilità - da
concretarsi
contestualmente
alla grave patologia – è il veder somministrata
T
ERAPIA
S
ALVAVITA
.