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Udienza del 28 aprile 2016 - Aula
B
n, 9 del ruolo - RG n. 12517/11
Presidente: Napoletano - Relatore: Tra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 30 aprile 2010) respinge l'appello
di Ciro De Simone avverso la sentenza n. 2882/2006 del Tribunale di Salerno, di rigetto della
domanda del De Simone volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della convenuta
Agenzia delle Entrate derivante dalla avvenuta corresponsione nel periodo
i ottobre
2003-23
settembre 2004 di buoni pasto per il ricorrente non spendibili né all'interno dell'esercizio
commerciale presente nell'azienda né in strutture limitrofe, con la condanna
dell'Amministrazione stessa al risarcimento del danno.
La Corte d'appello di Salerno, per quel che qui interessa, precisa che:
a) con il ricorso introduttivo il De Simone ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento
della datrice di lavoro Agenzia delle Entrate agli obblighi stabiliti dalla contrattazione collettiva
in materia di buoni pasto;
b) nell'atto di appello il lavoratore ha censurato la mancata considerazione, da parte del
Tribunale, dell'aspetto centrale delle doglianze, rappresentato dalla rilevata materiale non
spendibilità dei buoni pasto fornitigli dalla Amministrazione;
c) l'appello è infondato;
d) il primo
giudice ha
esattamente affermato che
i
buoni pasto non hanno natura
retributiva, ma hanno carattere assistenziale;
e) la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il valore dei pasti, di cui il
lavoratore può fruire mediante buoni pasto di regola non costituisce elemento integrativo della
retribuzione, ma una agevolazione di carattere assistenziale; conseguentemente, le erogazioni
sono soggette alla disciplina di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 503 del 1992 ed escluse dalla base
imponibile per il computo dei contributi;
f) coerentemente con tale configurazione l'art. 99, comma 4, del CCNL da applicare nella
specie stabilisce che: "l'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo
essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro";
g) pertanto, nella specie i buoni pasto non possono essere liquidati per equivalente, come
integrazioni retributive in denaro, non rientrando nel sinallagma contrattuale del rapporto di
lavoro in oggetto.
2.- Il ricorso di Ciro De Simone domanda la cassazione della sentenza per u unico
motivo; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla
Avvocatura generale dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
-
Sintesi dei motivi di ricorso
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale