Pagina 1159 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale,
notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli
approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione
per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”.
Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra,
in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu “Link Utili” –> opzione
“Varie” -> “Bacheca Sindacale”.
Un Lavoratore che non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali e che
cessa il proprio rapporto di lavoro ha diritto a un'indennità.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea con la Sentenza del 20 luglio 2016 emessa a seguito di controversia – tra un
dipendente pubblico dimissionario ed il proprio Datore di Lavoro – avvenuta in Austria.
La controversia trae origine dalla richiesta del Lavoratore (cessato dal servizio per pensionamento)
inoltrata al proprio Datore di Lavoro e concernente il pagamento dell’
indennità per ferie annuali
non
godute. Il Datore di Lavoro (una Pubblica Amministrazione di Vienna) ha respinto la richiesta, sostenendo
che - ai sensi della normativa sul lavoro pubblico - un Lavoratore che, di propria iniziativa, cessa il rapporto
di lavoro, in particolare chiedendo di essere collocato a riposo, non ha diritto all’indennità per ferie non
godute. Il Lavoratore ha, quindi, presentato ricorso al Tribunale di Vienna, il quale ha chiesto alla Corte di
Giustizia europea di pronunciarsi in merito e più specificatamente sulla compatibilità della normativa
nazionale austriaca con i principi delle Direttive dell’UE in materia.
Nell’esaminare il caso, la Corte richiama la Direttiva europea n. 2003/88 che prevede che ogni Lavoratore
debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali
retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, diritto
riconosciuto a ogni Lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
Inoltre, sempre secondo la Corte, il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante. Pertanto, la
circostanza che un Lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza
sul suo diritto a percepire un'indennità finanziaria corrispondente alle ferie annuali non godute prima della
cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, la Corte di Giustizia ha affermato che in caso di cessazione del rapporto di lavoro e
di conseguente impossibilità, da parte del Lavoratore, a usufruire delle ferie annuali, il Lavoratore
ha diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in
alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.