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Il
follow up
va svolto da personale specializzato; i lavoratori devono essere preventivamente
informati sulla qualificazione e sulle modalità d’intervento di questo personale specializzato.
3.6 Valutazione dei possibili effetti derivanti dal timore di essere rapinati
Si è ricordato al termine del punto 1.2 che in alcuni soggetti vi può essere un rischio per il
benessere psichico anche solo per il timore di potersi trovare coinvolti in una rapina.
Al momento dell’assegnazione del personale a sedi bancarie aventi un rischio non trascurabile di
rapina questo aspetto va preso in considerazione con la dovuta attenzione nel caso in cui il problema
venga segnalato dal lavoratore. Si tratta di una valutazione non semplice, che spetta al medico
competente che deve poter disporre di adeguato supporto specialistico.
Considerazioni analoghe valgono per l’eventuale richiesta di assegnazione ad altra sede da parte
del personale che ha subito una rapina.
4. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DA PARTE DELLE ASL
“La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio…”
. (art. 13)
Se la legge non lascia spazio a dubbi sul soggetto cui compete la vigilanza sui rischi che corrono i
lavoratori in relazione alle rapine, pare opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle modalità
d’esercizio di tale vigilanza.
Si ricorda che, in relazione alle rapine, si possono distinguere:
1.
il rischio che una sede bancaria venga rapinata;
2.
il rischio che i lavoratori subiscano traumi fisici e psichici a seguito di una rapina.
In entrambi i rischi coesistono e si intrecciano tra loro aspetti che hanno a che fare con il contrasto
della criminalità ed aspetti che hanno a che fare con la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
L’attività di vigilanza sulla gestione di questi rischi deve porsi i seguenti scopi:
-
verificare se il datore di lavoro e i dirigenti hanno fatto ricorso all’intera gamma di misure che
discendono dagli obblighi previsti per loro all’art. 18;
-
verificare se nell’attuazione di tali misure sono state seguite le corrette procedure (ad esempio:
consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dalla legge, struttura del documento di valutazione
dei rischi conforme a quanto previsto all’art. 28, comma 2, etc.);
-
verificare l’effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione dichiarate nel
documento di valutazione dei rischi.
La verifica sull’effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione dichiarate nel
documento di valutazione dei rischi può essere effettuata a diversi livelli di approfondimento: ci si
può limitare ad una verifica puramente formale o si possono fare anche delle valutazioni
sull’opportunità e sull’efficacia delle diverse misure adottate.
Quest’ultimo tipo di verifica non può prescindere da consistenti ed approfondite conoscenze di
merito e, quantomeno per questa ragione, non pare opportuno che siano condotte dalle ASL per
quanto riguarda le misure che hanno come primo e principale scopo quello di contrastare gli atti
criminosi.
Infine, la vigilanza su come vengono affrontati i casi di quei lavoratori che potrebbero subire
traumi psichici per il timore di essere coinvolti in una rapina va effettuata, quando ritenuto opportuno,
nell’ambito dell’esame del modo in cui il medico competente assolve ai suoi compiti.
Per la natura dei rischi in esame è necessario che nell’attività di vigilanza si tenga adeguatamente
conto delle esigenze di riservatezza.