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Articolo 45
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
1.
Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la
Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'orga­
nizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non
necessita di autorizzazioni specifiche.
2.
Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i
seguenti elementi:
a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e
settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità
pubbliche ai dati personali), così come l'attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le
norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali
verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall'organizzazione interna­
zionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in
sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;
b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta
un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in
merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e
c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri obblighi
derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multila­
terali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.
3.
La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di
esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organiz­
zazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
L'atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli
sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. L'atto di esecuzione specifica il proprio ambito
di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2,
lettera b), del presente articolo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93,
paragrafo 2.
4.
La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che
potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle
decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.
5.
Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente
articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione
internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la
Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo
mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.
6.
La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla
situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.
7.
Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali
verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione interna­
zionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.
8.
La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e sul suo sito web l'elenco dei paesi terzi, dei
territori e settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o
non è più garantito un livello di protezione adeguato.
4.5.2016
L 119/61
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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