10.
La Commissione provvede a dare un'adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità
generale ai sensi del paragrafo 9.
11.
Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende
pubblici mediante mezzi appropriati.
Articolo 41
Monitoraggio dei codici di condotta approvati
1.
Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della
conformità con un codice di condotta ai sensi dell'articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del
livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell'autorità di
controllo competente.
2.
L'organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a monitorare l'osservanza di un codice di condotta se esso
ha:
a) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al
contenuto del codice;
b) istituito procedure che gli consentono di valutare l'ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del
trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le
disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;
c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato
o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture
trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
d) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non
danno adito a conflitto di interessi.
3.
L'autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di criteri per l'accreditamento dell'organismo di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.
4.
Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di
cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del
codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l'esclusione dal
codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l'autorità di controllo competente di
tali misure e dei motivi della loro adozione.
5.
L'autorità di controllo competente revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1, se le condizioni per
l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate dall'organismo violano il presente
regolamento.
6.
Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.
Articolo 42
Certificazione
1.
Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di
Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei
dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento
e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie
imprese.
4.5.2016
L 119/58
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT