b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
c) la raccolta dei dati personali;
d) la pseudonimizzazione dei dati personali;
e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;
f) l'esercizio dei diritti degli interessati;
g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della respon
sabilità genitoriale sul minore;
h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui
all'articolo 32;
i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati
personali all'interessato;
j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o
k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in
materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.
3.
Oltre all'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità
generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente
regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento
che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei
trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46,
paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e
azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate
garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
4.
Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all'or
ganismo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da
parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e
i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.
5.
Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di
condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga
all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 55. L'autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al
presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga,
se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.
6.
Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell'articolo 55, e se il codice di
condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, l'autorità di controllo registra e
pubblica il codice.
7.
Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di
approvare il progetto, la modifica o la proroga, l'autorità di controllo che è competente ai sensi dell'articolo 55 lo
sottopone, tramite la procedura di cui all'articolo 63, al comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente
regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo,
sulla previsione di adeguate garanzie.
8.
Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga è
conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il
suo parere alla Commissione.
9.
La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga
approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, hanno validità generale all'interno
dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
4.5.2016
L 119/57
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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