d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante
interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e
tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regola
mentate;
h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di
pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j) l'esecuzione delle azioni civili.
2.
In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno,
se del caso:
a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
b) le categorie di dati personali;
c) la portata delle limitazioni introdotte;
d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle
finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della
stessa.
CAPO IV
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Sez i one 1
Obbl i ghi genera l i
Articolo 24
Responsabilità del titolare del trattamento
1.
Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è
effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2.
Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di
politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
3.
L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può
essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.
4.5.2016
L 119/47
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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