4.
Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente
e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5.
Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato
può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6.
Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89,
paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati
personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1.
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automa
tizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significa
tivamente sulla sua persona.
2.
Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa
altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3.
Nei casi di cui al paragrafo
2
, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti,
le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del
trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4.
Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure
adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
Sez i one 5
L imi t az ioni
Articolo 23
Limitazioni
1.
Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22
e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui
agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura
necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
4.5.2016
L 119/46
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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