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2.
Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di
cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al
fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in
grado di identificare l'interessato.
3.
Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una
richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del
ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le
informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4.
Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al
più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre
reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5.
Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli
articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o
eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le
informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
6.
Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona
fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per
confermare l'identità dell'interessato.
7.
Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione
con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme
del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.
8.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le
informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.
Sez i one 2
Informaz ione e acces so a i da t i per sona l i
Articolo 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
1.
In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato,
nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
4.5.2016
L 119/40
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