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j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato
alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
3.
I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali
dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al
diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona
anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme
stabilite dagli organismi nazionali competenti.
4.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'ar­
ticolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un
eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.
Articolo 11
Trattamento che non richiede l'identificazione
1.
Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identi­
ficazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori
informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
2.
Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non
essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si
applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori
informazioni che ne consentano l'identificazione.
CAPO III
Diritti dell'interessato
Sez i one 1
Trasparenza e moda l i t à
Articolo 12
Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
1.
Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di
informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se
del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia
comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
4.5.2016
L 119/39
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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