conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e
corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati
membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.
4.
Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia
basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura
necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23,
paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati
personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:
a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il
titolare del trattamento;
c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'ar
ticolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.
Articolo 7
Condizioni per il consenso
1.
Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che
l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
2.
Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre
questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma compren
sibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che
costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
3.
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
4.
Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le
altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del
consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.
Articolo 8
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
1.
Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società
dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove
il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
4.5.2016
L 119/37
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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