e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più
lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato
(«limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal
danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2.
Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabiliz
zazione»).
Articolo 6
Liceità del trattamento
1.
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precon
trattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei
loro compiti.
2.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle
norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e),
determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento
lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.
3.
La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:
a) dal diritto dell'Unione; o
b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1,
lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per
adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del
trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui
possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di
4.5.2016
L 119/36
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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